Va premesso, innanzitutto, che la fattura ai fini fiscali deve essere emesse e registrata contabilmente, non oltre il giorno in cui si ritiene perfezionata la prestazione. In casi eccezionali, è possibile produrre il documento con un ritardo massimo di 12 giorni (articolo 21, comma quarto del DPR 633/1972). La fattura va poi consegnata o trasmessa al cliente, di regola, contestualmente all’avvenuto pagamento del corrispettivo.
Per quel che riguarda, invece, la domanda “esiste un limite di tempo entro il quale il cliente può richiedere copia della fattura?”, questione non normata e comunque diversissima rispetto ai tempi di legge previsti per l’ emissione e la registrazione della fattura fiscale, abbiamo tentato di rispondere per analogia, ritenendo che dopo l’intervenuta prescrizione del diritto del professionista di esigere il pagamento della fattura emessa ai fini fiscali, una richiesta del cliente che non interrompa il decorso della prescrizione stessa, potrebbe essere ignorata dal professionista non avendo più alcuna ragione di essere presa in considerazione.
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