Michelozzo Marra

La Corte di Cassazione, nella sentenza 13462/2010, ha confermato che il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito, costituisce fonte di una presunzione juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realtà, non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa.

Ciò nonostante, tuttavia, il codice fiscale errato va corretto, sia per quanto riguarda le cambiali già pagate che per quelle ancora da pagare.

La correzione del codice fiscale può essere effettuata sulla lettera errata del codice fiscale apponendo nello spazio disponibile le firme di creditore e debitore con linee che da ciascuna firma puntano alla lettera modificata.


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