Giorgio Valli

E’ corretto affermare che chi detiene un conto corrente estero con una giacenza media inferiore ai 5 mila euro, nel corso dell’anno di imposta, e per il quale non è stato mai superato un valore massimo di saldo pari 15 mila euro, non è obbligato a compilare il quadro RW del modello Persone Fisiche (PF), né ai fini del monitoraggio fiscale, nè ai fini dell’IVAFE (l’IVAFE è l’imposta patrimoniale del 2 per mille che si applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero).

Accreditando lo stipendio su un conto corrente estero e compilando il quadro RW del modello Persone Fisiche (PF) quando previsto, non viola alcuna delle norme fiscali vigenti.

Va, tuttavia, chiarito che:

– il debitore potrà sempre prelevare l’ultimo stipendio accreditato su un conto corrente italiano, nel limite pari a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (1.380 circa nel 2022);
– il creditore ordinario (banca, finanziaria, privato cittadino) potrà pignorare la busta paga direttamente presso l’azienda datrice di lavoro nella misura del 20% dell’importo al netto degli oneri fiscali e contributivi nonché al lordo del 10% già assegnato ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER ex Equitalia);
– il creditore esattoriale AdER (ex Equitalia) potrà pignorare la busta paga direttamente presso l’azienda datrice di lavoro nella misura del 10% dell’importo al netto degli oneri fiscali e contributivi nonché al lordo del 10% già oggetto di trattenuta;
– Nessun creditore (ad esclusione dei familiari per crediti alimentari) potrà prelevare dallo stipendio del debitore, presso l’azienda datrice di lavoro, più del 20% al mese per debiti esattoriali e più del 20% al mese per debiti ordinari: eventuali eccedenze potranno essere smaltite graduando temporalmente ai creditori l’accesso alla trattenuta in modo che non venga mai superata la soglia del 20% prevista dalla legge.


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