Annapaola Ferri

La donazione indiretta effettuata alla figlia di secondo letto (75 mila euro) avrebbe dovuto essere assoggettata a imposta di donazione, con aliquota dell’8%: infatti per coniuge e figli del donante esiste una franchigia di un milione di euro che non vale per la figlia della moglie sposata in seconde nozze (almeno che la figliastra donataria non fosse stata adottata dal donante).

Per quanto riguarda, invece, la questione ereditaria i due figli di primo letto, in sede di divisione dei beni lasciati dal de cuius, potranno chiedere la riduzione della donazione effettuate in vita dal padre deceduto alla figliastra, entro i limiti delle quota disponibile a lui spettante.

Quota disponibile che, nel caso di coniuge e due figli superstiti, equivale ad un quarto – calcolato al momento del decesso – dell’eredità relitta al netto dei debiti del defunto nonché comprensiva del valore (che avevano al tempo) delle donazioni dirette e indirette effettuate in vita dal de cuius.

Per collazione, la donazione indiretta al coniuge equivale ad un anticipo dell’eredità.

Poi, se la quota disponibile al de cuius risultasse minore di 75 mila euro, la figliastra donataria sarà costretta a rimettere nella massa ereditaria da ripartire, la differenza fra 75 mila euro e la quota di cui il defunto avrebbe potuto arbitrariamente disporre.


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