La registrazione del preliminare di compravendita fra promissario acquirente e promittente venditore consiste nella presentazione del preliminare all’Agenzia delle Entrate per il pagamento delle relative imposte. È obbligatoria e deve essere fatta entro 20 giorni dal perfezionamento del preliminare, cioè dalla sua firma o comunque da quando l’acquirente ha notizia che il venditore ha accettato la proposta.
Se il preliminare è firmato con atto notarile, la registrazione viene fatta dal notaio entro trenta giorni.
La trascrizione del preliminare, invece, non è un obbligo ma una facoltà posta a tutela dell’acquirente. Attraverso la trascrizione, che è un adempimento di «pubblicità dichiarativa», il compratore del bene si tutela, in quanto il venditore può:
– Vendere l’immobile ad altri acquirenti;
– Cedere l’usufrutto (o altri diritti reali);
– Iscrivere ipoteche sull’immobile;
– Essere soggetto a procedure fallimentari.
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