Piero Ciottoli

La registrazione del preliminare di compravendita fra promissario acquirente e promittente venditore consiste nella presentazione del preliminare all’Agenzia delle Entrate per il pagamento delle relative imposte. È obbligatoria e deve essere fatta entro 20 giorni dal perfezionamento del preliminare, cioè dalla sua firma o comunque da quando l’acquirente ha notizia che il venditore ha accettato la proposta.

Se il preliminare è firmato con atto notarile, la registrazione viene fatta dal notaio entro trenta giorni.

La trascrizione del preliminare, invece, non è un obbligo ma una facoltà posta a tutela dell’acquirente. Attraverso la trascrizione, che è un adempimento di «pubblicità dichiarativa», il compratore del bene si tutela, in quanto il venditore può:

– Vendere l’immobile ad altri acquirenti;
– Cedere l’usufrutto (o altri diritti reali);
– Iscrivere ipoteche sull’immobile;
– Essere soggetto a procedure fallimentari.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.