Genny Manfredi

Senza neanche attendere l’eventuale concessione della cittadinanza italiana al padre del bambino, la cosa da fare è quella di recarsi presso gli uffici preposti ai servizi sociali del Comune di residenza di madre e figlio, e qui presentare istanza, nella forma di atto notorio, dichiarando che il padre è effettivamente residente a Londra dove risulta coniugato con un altra compagna, che non risulta reperibile all’indirizzo di residenza in Italia, che nega di fornire i dati necessari per la compilazione della DSU/ISEE e che fra il figlio minorenne ed il genitore non convivente non sussistono vincoli affettivi ed economici, dal momento che non passa alcun mantenimento, e ha con il bimbo rare telefonate e lo vede un paio di volte all’anno.

Quindi attendere l’esito degli accertamenti che verranno svolti, anche con l’ausilio della polizia municipale.

In seguito all’accertamento effettuato dai servizi sociali comunali si potrà presentare la DSU/ISEE senza il contributo (componente aggiuntiva ISEE) del genitore non convivente con il minore.

Premesso che difficilmente il padre verrebbe convocato ed ascoltato dai servizi sociali del comune di residenza presso cui è stata presentata istanza di accertamento dell’estraneità di rapporti affettivi ed economici esistenti fra padre e figlio (il fatto che genitore e figlio si vedano una volta l’anno non è sufficiente al mantenimento di rapporti affettivi interpersonali) e che il figlio cittadino italiano verrebbe, anche giudizialmente, affidato alla madre residente in Italia (tanto più se il padre del minore è coniugato con persona diversa dalla madre del minore), non esistono, al momento, alternative per evitare il calcolo della componente aggiuntiva.

Qualora, paradossalmente, il padre ottenesse la cittadinanza italiana, continuasse a risiedere all’estero e si iscrivesse all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) non dovrebbe essere calcolata alcuna componente aggiuntiva. Sotto questo aspetto va ricordato che un cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’AIRE può essere presente nel nucleo familiare del figlio riconosciuto se, e solo se, fosse regolarmente coniugato con soggetto residente in Italia (nella fattispecie, con la madre del bimbo): negli altri casi, la DSU/ISEE è riservata ai soggetti residenti in Italia (sia di nazionalità italiana che straniera).

L’articolo 3 del DPR 159/2013 recita, infatti: 1. il nucleo familiare del richiedente é costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. 2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa é attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare é individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, é attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.

A supporto di quanto affermato la FAQ ufficiale INPS classificata A_33 del 10 novembre 2016

Domanda CAF: in sede di controllo di un’istanza di iscrizione al nido con richiesta di retta agevolata e presentazione di ISEE, ho una domanda per una bambina con due genitori non coniugati, non conviventi. La minore abita con la madre in Italia, il padre è residente in Svizzera, ma è iscritto all’Aire. L’ISEE presentato non calcola la componente aggiuntiva del genitore. È corretto?

Risposta INPS: sì, è corretto. Infatti il caso riguarda genitori non coniugati e non conviventi ai quali non è applicabile la disciplina di cui all’articolo 3 DPCM 159/2013, valevole soltanto per i genitori coniugati.


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