La prescrizione degli interessi di mora di un importo dovuto segue, naturalmente, le sorti dell’importo dovuto: quindi la prescrizione degli interessi di mora relativamente ad una somma dovuta all’Agenzia delle Entrate Riscossione e da quest’ultima pretesa, segue le sorti del debito esattoriale originario che si intende riscuotere con l’emissione della cartella esattoriale. Pertanto, la prescrizione degli interessi di mora relativi all’importo preteso dalla Pubblica Amministrazione con un avviso di accertamento oggetto di ricorso giudiziale respinto è decennale e decorre dalla data della sentenza con cui viene rigettato il ricorso, mentre la prescrizione degli interessi di mora relativi all’importo preteso dalla Pubblica Amministrazione con un avviso di accertamento non impugnato è legata alla tipologia del debito sotteso e decorre dalla data di scadenza entro la quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Non ha alcun senso discutere di prescrizione degli interessi di mora: ha senso, invece, esaminare la prescrizione della somma dovuta a cui gli interessi di mora si riferiscono.
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