Patrizio Oliva

Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 546 del codice di procedura civile, il datore di lavoro sarebbe tenuto ad effettuare l’accantonamento di un ulteriore 20% della busta paga (al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo della prima trattenuta): questo perché qualora il giudice disponesse, per assurdo, con il decreto di assegnazione, una ulteriore trattenuta a favore del creditore procedente, il datore di lavoro dovrebbe consegnare, al creditore procedente, la somma corrispondente agli accantonamenti effettuati a partire dalla data di notifica del secondo pignoramento.

Dopo la decisione del giudice coerente con l’accodamento della trattenuta, la somma accantonata dal datore di lavoro verrebbe restituita al debitore esecutato.

Quanto sopra non toglie che il datore di lavoro, considerato che il creditore procedente con il primo ed il secondo pignoramento è il medesimo, possa evitare di procedere all’accantonamento, confidando sull’accodamento del secondo prelievo disposto dal giudice: ma si tratterebbe di un’iniziativa che il datore di lavoro assumerebbe a proprio rischio e pericolo, al solo scopo di favorire il proprio dipendente debitore


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