Paolo Rastelli

Bisogna comprendere che una volta che sia stata correttamente notificata una cartella esattoriale, l’eventuale prescrizione sottesa deve essere sancita da un giudice tributario e non può essere unilateralmente ritenuta intervenuta dal debitore. Quindi, entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (e non oltre) deve essere presentato reclamo – ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) territorialmente competente, eccependo l’intervenuta prescrizione del debito portato dalla cartella esattoriale e chiedendo la sospensione delle azioni esecutive di riscossione forzata fino al momento della decisione giudiziale.

Al più si può presentare un’istanza semplice all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ricorso amministrativo in autotutela) ricordando, tuttavia, che tale istanza non sospende i termini per la presentazione del reclamo-ricorso: in pratica se Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) non risponde entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, disponendo lo sgravio delle somma pretesa (e, per inciso, quasi mai risponde), sarà necessario procedere comunque con il reclamo-ricorso entro il termine temporale tassativo di legge (60 giorni, appunto).

Un volta notificata l’intimazione di pagamento, sarà inutile ricorrere contro l’eventuale azione forzata di AdER per intervenuta prescrizione del debito: un simile ricorso sarebbe ammesso solo nel caso di omessa notifica della cartella esattoriale alla base dell’azione coattiva.

Insomma, nella situazione sopra esposta, per evitare pignoramenti presso terzi, ipoteca, o fermo amministrativo, il destinatario dell’intimazione di pagamento non può fare altro che pagare quanto gli verrà richiesto.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.