Michelozzo Marra

L’articolo 1129 del codice civile prevede che, quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore condominiale è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.

Tuttavia, tale nomina può essere richiesta da un condomino anche quando i condomini siano inferiori al numero minimo nel momento in cui egli riesce a dimostrare che nessuno dei proprietari delle unità abitative condominiali è disponibile a (o è in grado di) gestire il condominio.

Inoltre va premesso che l’articolo 1129 del codice civile non esenta il condominio dal chiedere l’attribuzione del codice fiscale. Infatti, se un piccolo condominio non è obbligato ad avere un amministratore, ciò non significa che esso sia esentato anche dagli obblighi fiscali.

Il condominio, infatti, in quanto sostituto di imposta è tenuto ad applicare le ritenute d’acconto sui compensi erogati ai lavoratori autonomi per attività a favore del condominio (professionisti, agenti, mediatori, servizio di pulizie; il condominio deve mantenere tenere una contabilità specifica per i dipendenti condominiali (libro matricola e il libro paga relativamente al portiere); deve quantificare le ritenute d’acconto sulle somme erogate; il condominio è tenuto a versare le ritenute trattenute, a mezzo modello F24 all’amministrazione finanziaria entro il 16 del mese successivo a quello in cui si è effettuato il pagamento o entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno; il condominio è tenuto a rilasciare ed inviare ogni anno, la certificazione unica relativa ai redditi corrisposti nell’anno precedente; il condominio deve pagare le forniture di energia elettrica e di acqua per le parti comuni; il condominio deve presentare ogni anno la dichiarazione prevista per i sostituti d’imposta ovvero il modello 770 e la certificazione unica.

In conclusione, se la maggioranza qualificata dell’assemblea condominiale decide di nominare l’amministratore di condominio (anche quando tale nomina non è obbligatoria per legge), gli altri condomini contrari alla nomina dovranno adeguarsi alla decisione assembleare.

Da notare che la reta mensile condominiale comprende, evvero, le spese per la parcella dell’amministratore, ma anche tutti gli altri oneri necessari per la gestione del condominio. Il condomino che non potrà far fronte agli oneri condominiali diventerà moroso, con tutte le possibili conseguenze del caso.


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