Patrizio Oliva

Purtroppo, signora mia, non si può fare nulla: la normativa vigente prevede che il giudice adito da Banca IFIS debba necessariamente decretare la trattenuta del 20% dalla busta paga dei due condebitori, ciascuna considerata al netto degli oneri fiscali e contributivi, nonché degli assegni familiari impignorabili (almeno fino a quando venivano erogati in busta paga dall’INPS attraverso il datore di lavoro). Il giudice non può e non è tenuto a prendere in considerazione la situazione drammatica del debitore, seppur meritevole di attenzione.

Qualora non possediate immobili e non ce la facciate ad arrivare alla fine del mese, potreste interrompere il rimborso del mutuo di liquidità: qualora il creditore insoddisfatto decidesse di procedere anch’egli con pignoramento presso terzi (presso i due datori di lavoro), dovrà attendere l’estinzione del credito vantato da Banca IFIS prima di poter percepire la trattenuta del quinto sulla retribuzione mensile netta di ciascuno dei due condebitori. Questa soluzione potrebbe consentirvi di avere un po’ di respiro.

L’articolo 545 del codice di procedura civile, infatti, stabilisce che non possono aversi due trattenute contemporaneamente sul medesimo stipendio, qualora le due trattenute siano originate da debiti della stessa natura. E il mutuo di liquidità e il finanziamento per cui agisce Banca IFIS sono debiti della medesima natura.


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