Paolo Rastelli

Come è noto, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), in base all’articolo 76 (espropriazione immobiliare) comma 1 lettera (a) del DPR 602/1973, non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;.

Nei casi diversi da quello appena citato, sempre ex articolo 76 DPR 602/1973, AdER può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se é’ stata iscritta l’ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Quindi per un box auto, che non sia pertinenze dell’unica casa di proprietà, residenza del debitore inadempiente, l’espropriazione esattoriale può verificarsi solo quando il debito supera i 120 mila euro.


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