Giorgio Martini

Sarebbe molto difficile che un creditore privato procedesse a richiedere la vendita all’asta dell’immobile: AdER sicuramente si opporrebbe (e l’opposizione verrebbe accolta) perché sarebbe quasi sicuramente danneggiata dalla vendita coattiva (senza alcun vantaggio per il creditore procedente) che, visto il valore commerciale del cespite, frutterebbe, quasi sicuramente, molto meno del debito vantato dalla vendita all’asta.

Va precisato infatti, che i primi 100 mila euro eventualmente ricavati, andrebbero prioritariamente assegnati ad AdER (primo creditore ipotecario), per cui il creditore privato procedente rimarrebbe con il debito di tremila euro a carico più le spese anticipate per la procedura.

La eventuale conversione del pignoramento (articolo 495 del codice di procedura civile) deve essere effettuata nei confronti del creditore pignorante (quello che procede all’espropriazione) e degli eventuali creditori intervenuti (Agenzia delle Entrate Riscossione). Ma, come spiegati, l’ipotesi formulata nel quesito è puramente accademica, in quanto non ha fondamenti pratici e realistici.


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