Giuseppe Pennuto

Il comma 154 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che a decorrere dal primo gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, per le quali la cartella di pagamento non risulta essere stata notificata entro due anni dalla data di esecutività del ruolo.

Quindi, la norma in commento si riferisce esclusivamente a somme di spettanza comunale (cioè, accertate dalla polizia municipale) e non a quelle di competenza della Polizia Stradale (ovvero del Ministero dell’Interno).

Concludendo le due cartelle esattoriali sono perfettamente valide e se non saldate entro i 60 giorni previsti comportano il pignoramento della pensione o l’ipoteca iscritta sull’appartamento posseduto in Italia, ovviamente per un valore pari a 3.400 euro più spese sostenute dal concessionario per la riscossione coattiva del debito.

La sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada si prescrive decorsi cinque anni dalla data di accertamento dell’infrazione se, nel frattempo, non sono state notificate cartelle esattoriali al trasgressore. Nella situazione di cui si discute, interverrà la prescrizione delle due cartelle esattoriali il 12 marzo 2027, qualora, nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non avviasse, nei suoi confronti, un tentativo (anche infruttuoso) di riscossione coattiva.

Insomma, per farla breve, la richiesta di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione è del tutto legittima.


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