Andrea Ricciardi

Al 7 marzo scadeva la prima rata 2022 della rottamazione-ter 2021-2022, si trattava di una delle scadenze più importanti di marzo: erano tenuti infatti a rispettare la scadenza, coloro che erano in regola con i precedenti pagamenti e dunque dovevano pagare la prima rata 2022, ovvero i contribuenti che entro il 14 dicembre 2021 avevano pagato le rate 2020 e 2021.

Rate per le quali, i vari decreti emergenziali che si sono susseguiti negli ultimi due anni di pandemia, hanno disposto di volta in volta un proroga.
Da ultimo il D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, post conversione in legge, ha previsto una rimessione in bonis per le rate 2020 e 2021. Difatti, tali rate potevano essere pagate entro il 9 dicembre.

Rispetto a tale data, trovavano applicazione i cinque giorni di tolleranza; dunque l’ultima chiamata per pagare le suddette rate era fissata al 14 dicembre.

Pagate le rate in scadenza al 14 dicembre, il 7 marzo scadeva la 1° rata 2022.

Quali sono le conseguenze per chi non ha pagato la rata del 7 marzo? Chi ha effettuato un pagamento parziale o tardivo, è considerato decaduto?

A tali domande ha risposto l’Agenzia delle entrate-riscossione con un avviso pubblicato sul proprio portale.

In merito ad eventuali pagamenti parziali o tardivi, purtroppo in questi casi, c’è la decadenza della rottamazione-ter.

Infatti, se il pagamento è avvenuto oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Difatti si perderanno i vantaggi della definizione agevolata. Dunque niente abbuono sulle sanzioni e aggi di riscossione (aggi ora aboliti) contenuti nella cartella originaria oggetto di rottamazione.

Ad ogni modo, coloro che sono decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle disposizioni introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.

Cosa preclusa per tutti gli altri contribuenti ammessi alla rottamazione-ter.

Per mantenere i benefici della Rottamazione-ter, i contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 (termine “ultimo” previsto nel DL n. 146/2021 “Decreto Fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021) il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021 ed entro il 7 marzo il pagamento della 1° rata 2022, dovranno proseguire i pagamenti nel rispetto delle scadenze contenute nella “Comunicazione delle somme dovute”.

Una copia di tale comunicazione può essere richiesta anche dall’area pubblica del portale dell’ADER. Dunque senza accedere all’area propria area riservata.

Le scadenze previste dal Decreto Legge n. 119/2018 per la “Rottamazione-ter” sono fissate nelle seguenti date:

  • 28 febbraio (7 marzo);
  • 31 maggio 2022;
  • 31 luglio 2022;
  • 30 novembre 2022.

Per il versamento entro tali date sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Per la prossima rata del 31 maggio 2022, il termine “ultimo” per effettuare il pagamento è fissato al 6 giugno.


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