Simonetta Folliero

Dobbiamo innanzitutto premettere che Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare il conto corrente intestato o cointestato al debitore inadempiente seguendo due procedure: l’articolo 72 bis del DPR 602 1973 o il pignoramento presso terzi ex articolo 543 del codice di procedura civile.

L’articolo 72 bis del DPR 602/1973 prevede che, in luogo della citazione di cui all’articolo 543 del codice di procedura civile, AdER possa ordinare direttamente alla banca (senza passare per il giudice come richiederebbe la procedura di pignoramento presso terzi) di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’ordine di pagamento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Dunque, con l’ordine di pagamento ex articolo 72 bis del DPR 602 1973, il conto corrente cointestato oggetto di ordine di pagamento resta aperto ed operativo.

Dopo il primo prelievo che vede il cointestatario non debitore salvare la metà del saldo di conto corrente disponibile sul conto corrente cointestato e il cointestatario debitore salvare solo l’ultimo accredito di pensione fino ad un importo pari a tre volte la somma stabilita come importo massimo dell’assegno sociale – gli ulteriori accrediti riferiti al cointestatario non debitore non potrebbero essere toccati mentre gli ulteriori accrediti al cointestatario debitore, se costituiti da accrediti di pensione, potrebbero essere destinati al creditore procedente solo nella misura del quinto eccedente il minimo vitale.

Infatti, l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che quando l’accredito della pensione ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, tale accredito può essere pignorato solo nei limiti previsti dalla normativa vigente riguardante il pignoramento presso l’INPS (20% della parte eccedente il minimo vitale).

Facciamo un esempio: pensione netta di 1.600 euro accreditata su un conto corrente cointestato al debitore e ad altro soggetto non debitore, con un saldo disponibile di 50 mila euro, importo massimo assegno sociale pari a 460 euro, minimo vitale di 690 euro (una volta e mezza l’importo massimo dell’assegno sociale) e triplo dell’assegno sociale uguale a 1380 euro.

Viene notificato alla banca l’ordine di pagamento da parte di AdER per gli accrediti riferibili al cointestatario debitore esattoriale: il cointestatario non debitore può prelevare 25 mila euro, il cointestatario debitore l’importo della pensione che non eccede il triplo dell’assegno sociale, ovvero 1.380 euro.

Successivamente alla notifica di pagamento diretto al concessionario arriva, sul conto corrente cointestato, un accredito di 5 mila euro riferito al cointestatario non debitore: non può essere toccato in quanto trattasi si somma di stretta competenza del cointestatario non debitore.

Successivamente alla notifica di pagamento diretto al concessionario arriva, sul conto corrente cointestato, un accredito di pensione al cointestatario debitore: può essere pignorata solo nella misura del 20% eccedente il minimo vitale, secondo quanto previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile. Se Ader, infatti, vuole rifarsi sulla pensione deve agire con pignoramento presso INPS, prelevando ogni mese il 20% dell’importo netto spettante che eccede il minimo vitale.

Successivamente alla notifica di pagamento diretto al concessionario arriva, sul conto corrente cointestato, un rimborso di 10 mila euro da 730 per il cointestatario debitore: tutti i 10 mila euro vengono consegnati ad AdER.

Da quanto esposto, appare chiaro che a seguito di un ordine di pagamento diretto relativo al conto corrente intestato o cointestato al debitore inadempiente, quest’ultimo preferirà sicuramente cambiare conto corrente per convogliarvi qualsiasi accredito, di pensione o altro, onde evitare la spada di Damocle perennemente pendente sul proprio capo.

Vediamo cosa succede, invece, se il creditore procede ex articolo 543 del codice di procedura civile: la banca comunica al giudice il saldo del conto corrente cointestato fra cointestatario debitore e cointestatario non debitore. Il conto corrente viene bloccato e non è più operativo fino al decreto di assegnazione del giudice, in base al quale, 25 mila euro vengono assegnati al cointestatario non debitore e 1.380 euro al cointestatario debitore. Il conto corrente viene reso di nuovo disponibile e per prelevare ancora qualcosa il creditore dovrà agire con un nuovo pignoramento sullo stesso conto corrente. Questo, a meno che il terzo pignorato (banca o Posta italiane), non decidano di aggiornare la dichiarazione già resa e il giudice non abbia già emesso il decreto di assegnazione.

Successivamente al decreto di assegnazione del giudice, viene pignorato nuovamente il conto corrente cointestato: se nel frattempo il cointestatario non debitore si è visto accreditare 5 mila euro e il cointestatario debitore avrà ricevuto un ulteriore rateo a titolo di pensione pari a 1.600 euro, il giudice riassegnerà al cointestatario non debitore 2.500 euro e al cointestatario debitore l’ultima pensione accreditata decurtata del quinto eccedente il minimo vitale, anche se risulta superiore al triplo dell’importo massimo dell’assegno sociale, invitando il creditore procedente a pignorare la pensione del debitore presso INPS e non presso la banca.

Successivamente al decreto di assegnazione del giudice, viene pignorato nuovamente il conto corrente cointestato: se nel frattempo il cointestatario debitore si è visto accreditare un rimborso di 10 mila euro da 730, verranno assegnati dal giudice 5 mila euro al creditore pignorante.

In questo scenario è chiaro, nella pratica, che il cointestatario non debitore si affretterà, dopo il primo pignoramento del conto corrente, a sciogliere il rapporto cointestato, mentre il cointestatario debitore capirà che non è prudente accumulare e mantenere risparmi sul conto corrente, cointestato, o meno.


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