Ludmilla Karadzic

L’articolo 72 bis del DPR 602/1973 consente all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) di ordinare direttamente al terzo (la banca) la consegna del saldo di conto corrente intestato al debitore fino a
concorrenza del credito per cui si procede, dunque senza passare per il tribunale.

Naturalmente, nel caso di un conto corrente cointestato, Ader potrà ottenere solo la metà del saldo disponibile al momento dell’ordine di pagamento.

Qualora, poi, sul conto corrente venisse accreditata la pensione del cointestatario debitore, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, l’ultimo rateo di pensione accreditato sul conto corrente diventerebbe impignorabile fino ad un importo massimo equivalente al triplo dell’assegno sociale.

In pratica, per esser chiari, visto che dal quesito emerge parecchia confusione: il cointestatario non debitore potrà liberamente prelevare dal conto corrente una somma pari alla metà del saldo di conto corrente disponibile al momento della notifica dell’ordine di pagamento mentre il cointestatario debitore potrà prelevare solo l’ultimo importo accreditato con il cedolino di pensione, fino ad un importo massimo pari al triplo dell’assegno sociale.


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