Tullio Solinas

L’articolo 15 del decreto legge 4/2019 ha modificato l’articolo 24, comma 10, del decreto legge 201/2011 prevedendo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita.

L’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo. 503/1992 nell’introdurre la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa, in assenza di rapporto di lavoro e a prescindere che gli stessi siano precedenti o successivi ad un rapporto di lavoro, purché risultino maturati almeno cinque anni di contribuzione conseguente ad effettiva attività lavorativa alla data di presentazione della domanda di riscatto, aveva riferito tale facoltà ai soli periodi successivi al 1° gennaio 1994.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 151/2001 che ha tra l’altro abrogato l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 503/1992, i periodi corrispondenti a quello dell’astensione facoltativa relativi ad eventi verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, sono riscattabili, a domanda, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni già previsto dalla norma citata, indipendentemente dalla collocazione temporale del periodo.

L’articolo 35, non ponendo più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell’evento da riconoscere, ha pertanto esteso la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1° gennaio 1994.

Pertanto, il periodo di assenza facoltativa per maternità collocato al di fuori del rapporto di lavoro può essere riscattato onerosamente fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Una volta riscattato, il periodo di di assenza facoltativa per maternità collocato al di fuori del rapporto di lavoro risulterà indistinguibile dai periodi di contribuzione effettiva.


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