Roberto Petrella

L’articolo 5 (Indicatore della situazione patrimoniale) comma 4 lettera b del DPR 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE) stabilisce che il patrimonio mobiliare é costituito anche dai titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Gli istituti di credito e Poste Italiane devono adempiere alle richieste di estratto conto presentate dal cliente limitatamente agli ultimi dieci anni: i dati relativi al buono fruttifero postale sono sicuramente presenti nell’anagrafe patrimoniale dell’Agenzia delle Entrate.

Che possano venir fuori in seguito ad un controllo sulla veridicità della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dal richiedente RDC ed omissiva di tali buoni postali fruttiferi, lo sa solo Iddio (forse).


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.