Paolo Rastelli

Per quanto attiene il bollo auto 2015 (più correttamente la tassa automobilistica 2015), la decadenza del potere della Regione creditrice (quella in cui risiede l’obbligato, ovvero il proprietario del veicolo), di notificare un avviso di accertamento è triennale: il che vuol dire che deve essere stato notificato un avviso di accertamento da parte del creditore (ovvero la Regione, in cui risiede l’obbligato), entro il 31 dicembre 2018.

1) Nel caso in esame sembra che l’avviso di accertamento sia stato notificato (eventualmente anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale, in occasione di una temporanea assenza del destinatario e di una successiva omissione del ritiro del plico come raccomandato nell’avviso di inizio giacenza che il postino avrebbe dovuto lasciare) nel novembre 2017. Dunque, nella fattispecie, non è intervenuta la decadenza.

2) Scaduti i 60 giorni utili per adempiere al pagamento dell’avviso di accertamento, il creditore ha tre anni di tempo (nella fattispecie, a partire dal primo gennaio 2018) per evitare la prescrizione, affidando la riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) tramite notifica di cartella esattoriale che avrebbe dovuto essere effettuata entro la scadenza del triennio successivo al 31 dicembre 2017, vale a dire entro il 31 dicembre 2020. Dunque, nella fattispecie, non sembra essere intervenuta prescrizione della cartella esattoriale, se è vero che è stata notificata nel giugno 2020.

Allora, qualcosa si può fare se, e solo se, si accerta l’omessa notifica della cartella esattoriale entro il 31 dicembre 2020: bisognerà indagare con accesso agli atti presso la sede territorialmente competente di Ader (in base alla residenza del destinatario) oppure raccogliendo informazioni presso Poste Italiane (sebbene l’informazione dovrebbe essere riportata sulla relata di notifica della cartella esattoriale). Solo se la cartella esattoriale non risulta essere stata affidata a Poste Italiane entro il 31 dicembre 2020 allora si potrà invocare la prescrizione.

Se poi si mette in dubbio la notifica dell’avviso di accertamento da parte della Regione creditrice, bisognerà accedere agli atti presso la Regione stessa alla quale andrebbe richiesta l’esibizione delle relata di notifica relative all’avviso di accertamento che si presume essere stato notificato al destinatario nel novembre 2017. In tale scenario, qualora la Regione non fosse in grado di esibire le relate di notifica dell’avviso di accertamento presumibilmente notificato nel novembre 2017, si potrà invocare la nullità della cartella esattoriale, anche correttamente notificata entro il 31 dicembre 2020, per omessa notifica dell’atto presupposto (l’avviso di accertamento).

Prima di procedere, dunque, è necessario, innanzitutto individuare il motivo che si eccepisce per contestare il sollecito di pagamento relativo alla cartella esattoriale sottesa:

1) Intervenuta decadenza dell’avviso di accertamento e conseguente nullità della cartella esattoriale per omessa notifica dell’atto presupposto;
2) Omesso affidamento della cartella esattoriale a Poste italiane entro il 31 dicembre 2020 e dunque, intervenuta prescrizione della cartella esattoriale;

Ricordiamo che l’annullamento della cartella esattoriale per omessa notifica della stessa e conseguente prescrizione (2) o per omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto (1) non è mai automatica, ma bisogna che sia il creditore a concordare sullo sgravio (qualora ritenga scontata una condanna giudiziale); pertanto, la prima cosa da fare (qualora siano verificate le condizioni di cui ai punti 1) o 2) é quella di presentare istanza in autotutela.

E ricordiamo, che, in ogni caso, qualora la Regione Creditrice non rispondesse entro i 60 giorni utili per pagare l’importo indicato nella cartella esattoriale sollecitata (non accade quasi mai che ciò avvenga), andrà presentato un formale reclamo alla Regione Creditrice, che costituisce atto propedeutico per poter contestare la cartella esattoriale innanzi alla Commissione Tributaria provinciale.

La regione creditrice ha 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione del reclamo per rispondere se accoglie il reclamo e dispone lo sgravio della cartella esattoriale. Scaduti i 90 giorni senza che sia pervenuta risposta, oppure in caso di rigetto del reclamo, entro 30 giorni il professionista incaricato dal presunto debitore deve presentare il ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale (CTP).

Questo è l’iter corretto per procedere ad una eventuale contestazione: istanza in autotutela alla Regione Creditrice, formale reclamo alla Regione creditrice, ricorso alla CTP territorialmente competente.

Gli indirizzi per l’istanza in autotutela e per il successivo eventuale reclamo: nelle pagine allegate alla cartella esattoriale deve essere sicuramente indicato il creditore che ha reso il ruolo esecutivo e lo ha affidato, per la riscossione coattiva, ad AdER. In alternativa bisognerà individuare la PEC degli uffici regionali preposti alla riscossione della tassa automobilistica.

Se non si dispone di una PEC, per evitare confusioni deprecabili, ma sempre possibili, è sempre consigliabile utilizzare la PEC (e la professionalità) del proprio commercialista oppure procedere con raccomandate AR del servizio postale.

Per un eventuale ricorso qui troverà tutto quanto le serve ( indirizzi che comunque il suo commercialista sicuramente conosce per bene).

A proposito: è vero che un ricorso in CTP costa introno ai 500 euro, ma il compromesso a cui si addiviene è la ripartizione dell’importo:
– 200 euro per istanza in autotutela e reclamo;
– 300 euro per l’eventuale ricorso in CTP.

In questo modo si costringe la Regione creditrice a pronunciarsi, accettando o rigettando lo sgravio del debito (il ruolo). Sarà poi cura della Regione creditrice comunicare ad AdER l’avvenuto sgravio e la conseguente nullità della cartella esattoriale.

Al momento la cartella esattoriale risulta sospesa, nel senso che sono sospese le attività di riscossione coattiva dal momento che il presunto debitore potrebbe adempiere entro il tempo concesso per il pagamento decorrente dalla data di notifica dell’atto di sollecito.

Se, invece, la cartella esattoriale è stata notificata correttamente, anche se successivamente al 31 dicembre 2020, allora non è più possibile eccepire alcunché, perché l’iter (autotutela, reclamo, ricorso) avrebbe dovuto essere avviato entro i 60 giorni successivi all’avvenuta consegna della cartella esattoriale e non in seguito alla notifica del sollecito di pagamento.


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