Rosaria Proietti

L’articolo 2 (beneficiari), comma 1 del decreto legge 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza) stabilisce che non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Ne consegue che qualora non trovasse un nuovo impiego, non avrebbe più diritto al reddito di cittadinanza nei successivi 12 mesi alla data di presentazione delle dimissioni volontarie, a meno che non si riesca a dimostrare che le dimissioni volontarie sono dovute ad una giusta causa (per esempio, mancato o ritardato pagamento della retribuzione, il comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente, demansionamento, mobbing, bossing, molestie eccetera).

Con le dimissioni per giusta causa il lavoratore, invece, non deve rispettare il periodo di preavviso che è sempre previsto contrattualmente in occasione di dimissioni volontarie e può anche richiedere l’indennità di disoccupazione. Tuttavia il lavoratore deve dimostrare al giudice la sussistenza di una giusta causa.

Dunque, attesi i tempi della giustizia ed il costo degli avvocati, al solo scopo di conservare il reddito di cittadinanza è meglio farsi licenziare (anche per giusta causa).


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