Tullio Solinas

I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di garanzia INPS sono quelli inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (tre mesi di calendario o l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente).

Per il recupero di altri stipendi arretrati sull’eventuale attivo fallimentare l’articolo 2751 del codice civile stabilisce che hanno massimo privilegio, rispetto ad altri crediti, le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.


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