Paolo Rastelli

Nella situazione descritta sembra che il ruolo sia stato reso esecutivo (ovvero il credito iscritto a ruolo è stato affidato per la riscossione al concessionario, il quale nel settembre 2020 ha notificato al debitore inadempiente una pretesa di pagamento. Atteso che entro i 60 giorni concessi la tassa non è stata pagata è seguita la notifica, nel febbraio 2022, di una cartella esattoriale (relativamente all’avviso di pagamento già notificata nel settembre 2020)

La possibilità, da parte della Pubblica Amministrazione (PA) competente, di poter notificare una richiesta di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) non versata alla data di regolare scadenza, decade nel termine di tre anni, e la decadenza decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è intervenuta la scadenza di pagamento – quindi per la tassa automobilistica in scadenza nel corso del 2017, il termine decadenziale decorre dal primo gennaio 2018 e la pretesa impositiva non può essere notificata al debitore oltre il 31 Dicembre 2020.

Infatti, l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri (tassa automobilistica o bollo auto) decade con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. Così dispone l’articolo 5, commi 39 e 40, del decreto legge 953/1982.

In parole povere, la cartella esattoriale e l’ingiunzione di pagamento presupposta sono atti notificati nei termini di legge e non si rileva decadenza dell’azione notificatrice della PA, nè prescrizione del diritto della PA ad esigere il credito.

Il debitore inadempiente, tuttavia, contesta la notifica intervenuta nel settembre 2020. Se effettivamente la prima notifica fosse riconducibile al 2022, potrebbe esserne eccepita la decadenza dell’ingiunzione di pagamento.

IL debitore inadempiente ha due alternative:
– la prima, tenendo conto che la notifica risalente al 2020 potrebbe essere stata perfezionata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale in occasione di una irreperibilità temporanea del destinatario, quest’ultimo dovrebbe rivolgersi al concessionario della riscossione ed all’ente creditore per chiedere l’esibizione di tutte le eventuali notifiche a lui effettuate dal 2018 in poi. Qualora mancasse una relata attestante la precedente notifica nel settembre 2020, il debitore potrebbe rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale per eccepire l’intervenuta decadenza della cartella pervenuta nel febbraio 2022;
– la seconda, dando per scontata l’assenza di altra notifica anteriore a quella del febbraio 2022 e considerando che per eccepire decadenza o prescrizione bisogna rivolgersi sempre al giudice – in questo caso tributario- il debitore inadempiente potrebbe affidarsi direttament ad un professionista abilitato a presentare formale ricorso giudiziale presso la Commissione Tributaria Provinciale (CTP);

Nella seconda evenienza, che prevede il ricorso alla CTP senza una prudente e preventiva verifica dell’esistenza di documenti che accertino eventuali ulteriori notifiche antecedenti a quella perfezionata nel febbraio 2022, il debitore inadempiente potrebbe vedersi opposta dalla controparte la relata dell’atto presupposto alla cartella esattoriale, con la conseguente condanna al pagamento della tassa automobilistica e delle spese di giudizio.


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