Marzia Ciunfrini

Da quanto qui sommariamente esposto, possiamo solo dire che la giurisprudenza ha ormai chiaramente sancito che solo i titolari di proprietà (non condominiali) che non traggano alcuna utilità dall’impianto possono essere esentati dal contribuire alle spese di spurgo del pozzo nero, ad esempio, perché privi di allacci all’impianto di raccolta delle acque reflue.

In assenza di contratto scritto che regoli l’utilizzo del pozzo nero e la ripartizione delle spese di spurgo, il massimo che potrebbe ottenere in un lungo e costoso contenzioso giudiziale, sarebbe una ripartizione dei costi di manutenzione dell’impianto di raccolta e spurgo delle acque reflue per metà in base al valore delle due villette e per l’altra metà in relazione in relazione al numero di braghe di scarico esistente in ciascuna villetta, mutuando ed adattando per estensione le indicazioni dell’articolo 1124 del codice civile.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.