Roberto Petrella

Se la figlia maggiorenne che trasferisce la residenza ha compiuto i 26 anni, oppure è maggiorenne, con età minore di 26 anni ma è coniugata o non essendo coniugata ha figli propri oppure, come presumibile, pur non avendo compiuto i 26 anni non risulta a carico fiscale dei genitori, la sua uscita dal nucleo familiare attraverso il trasferimento di residenza comporterà una variazione del nucleo familiare di origine, variazione che dovrà essere comunicata all’INPS presentando una nuova DSU/ISEE entro due mesi dalla variazione anagrafica. L’importo del reddito di cittadinanza erogato al nucleo familiare senza la figlia, subirà una riduzione in ragione della riduzione del valore di equivalenza del nucleo familiare (in pratica per la riduzione del numero dei componenti il nucleo familiare) molto probabilmente ampiamente compensato da un contestuale aumento del reddito di cittadinanza riconducibile al minor reddito percepito dal nucleo familiare residuale in seguito al trasferimento di residenza della figlia lavorativamente occupata.

La figlia, avendone i requisiti, potrà presentare una propria DSU/ISEE ed ottenere reddito di cittadinanza con in più il contributo affitti (importo fino a 280 euro/mese) se titolare esclusiva di un contratto di locazione regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate.

Se la figlia maggiorenne che trasferisce la residenza ha meno di 26 anni, risulta a carico fiscale dei genitori, non è coniugata e non ha figli propri (anche in assenza di coniugio), allora il nucleo familiare di origine non varierà nonostante il trasferimento di residenza della figlia maggiorenne.


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