Annapaola Ferri

Cessione del credito e merito creditizio del debitore non sono necessariamente correlati, nel senso che il credito può essere ceduto per esigenze strettamente aziendali, anche se il debitore ha sempre pagato le rate di rimborso alla scadenza: peraltro, l’articolo 1260 del codice civile, stabilisce che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore: in effetti, per il debitore è irrilevante dover adempiere verso un creditore o verso un altro e per questo motivo si prescinde dal suo consenso.

Per quanto attiene alla mancata comunicazione della intervenuta cessione, la normativa vigente pone in capo alla banca cessionaria, l’onere di comunicare il trasferimento del contratto al singolo soggetto interessato: molto spesso i crediti vengono ceduti in blocco e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, oppure le notifiche effettuate con raccomandata si perfezionano correttamente per compita giacenza presso l’ufficio postale, in occasione di temporanea irreperibilità del destinatario.

In ogni caso, chiarito che per autorizzare la cessione del credito non è previsto il consenso del debitore, l’eventuale omessa notifica da parte del cessionario non invalida il contratto di cessione, né, tantomeno, incide sul diritto del cessionario a riscuotere il credito. Di solito, nel momento in cui il cessionario si presenta al debitore per esigere quanto gli è dovuto, può essere richiesta copia della comunicazione di cessione del credito e successivamente può essere effettuata una verifica informale presso il creditore originario, allo scopo di accertare la legittimità del cessionario ad esigere il rimborso del prestito.


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