Tullio Solinas

L’articolo 2634 del codice civile stabilisce che gli amministratori e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In altre parole, pur nell’ipotesi che la snc non sia soggetta a procedura fallimentare, i beni della società non possono essere trasferiti a terzi.

Tanto premesso, la liquidazione della snc oberata di debiti, comporterà la liquidazione dei beni societari e del debito residuo risponderanno i suoi soci con il proprio patrimonio personale.

Nulla vieta, poi, di creare un società a responsabilità limitata, magari operante nello stesso settore della snc, con compagine sociale formata dai figli dei soci della snc.

Quello che deve essere chiaro, tuttavia, per non creare problemi ai soci ed agli amministratori della società in nome collettivo e a quelli della nuova società a responsabilità limitata, è che i beni della snc non possono essere conferiti alla srl.


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