L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione, nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.
Alla luce degli importi massimi stabiliti per il 2022 relativamente all’assegno sociale (460 euro) nonché ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, pertanto le somme dovute a titolo di pensione, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente 1.380 euro circa.
IL conto corrente viene sempre bloccato in attesa dell’assegnazione del saldo stabilita dal giudice (il titolare non può movimentarlo online): tuttavia, rivolgendosi al responsabile della banca o dell’ufficio postale, quest’ultimo può prelevare l’importo ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e consegnarlo al pensionato debitore.
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