Roberto Petrella

La circolare INPS 43 2019 stabilisce che, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto legge 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare una nuova domanda di Rdc, affinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione.

Facciamo un esempio: nel nucleo familiare beneficiario di Rdc, dal mese di gennaio 2022 si verifica l’uscita del figlio maggiorenne, che cambia residenza. La domanda decade al momento della variazione del nucleo, nel mese di gennaio 2022 (supponiamo dopo 14 mesi di erogazione). Qualora il nucleo residuo presenti una nuova domanda di Rdc, avrebbe diritto ad altri 4 mesi di prestazione, dopo i quali raggiungerebbero il diciottesimo mese di erogazione e la domanda andrebbe in stato “Terminata”.

Attenzione però: si ha variazione del nucleo familiare se, e solo se, il figlio che cambia residenza:
– ha compiuto 26 anni oppure è coniugato oppure ha figli propri,
– ha età inferiore a 26 anni, è maggiorenne, ma non risulta a carico focale del genitore (cioè percepisce un reddito proprio superiore alla soglia di legge.

Altrimenti, pur cambiando residenza, il figlio resta nel nucleo familiare del genitore e non determina, quindi, alcuna variazione di esso.


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