Annapaola Ferri

Quasi impossibile che il giudice possa ammettere una richiesta di revocatoria di un atto di trasferimento di proprietà laddove il debitore è comproprietario minoritario, solo per un quarto dell’immobile.

Ma, se anche fosse, l’azione revocatoria risulterebbe inefficace per il creditore procedente considerando che:
– sull’immobile grava ipoteca a garanzia di un mutuo privilegiato residuo di 120 mila euro erogato dalla banca;
– dalla vendita all’asta il ricavo è sempre molto minore del valore commerciale dell’immobile;
– al debitore inadempiente spetterebbe solo il 25% del ricavo al netto del mutuo e delle spese di procedura.

Quindi, è senz’altro consigliabile la vendita dell’immobile con la genitrice ancora in vita.

Con il decesso della madre, il debitore diventerebbe proprietario dell’intero immobile e per i creditori risulterebbe più agevole ottenere la declaratoria di inefficacia di un eventuale atto di alienazione dell’immobile, anche se risulterebbe sempre difficile, per i creditori, puntare al rimborso integrale del credito vantato attraverso la vendita all’asta dell’immobile: dovrebbero accontentarsi di un rimborso parziale.

Piuttosto, effettuata la vendita con la genitrice in vita, il problema sarà quello di trasferire altrove (ad un terzo fiduciario) i proventi della transazione, con prelievi e versamenti periodici e frazionati.

Il debitore, infatti, deve sempre stare in guardia rispetto ad un incombente pignoramento del conto corrente.


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