Ludmilla Karadzic

La situazione descritta non è chiara: infatti, sembrerebbe che nemmeno la banca, presso cui il debitore intrattiene il rapporto di conto corrente, abbia effettuato la dichiarazione obbligatoria di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile, in base alla quale il giudice, attraverso il creditore procedente, viene messo al corrente della consistenza effettiva dell’importo disponibile. Una volta effettuate la dichiarazione, infatti, il conto corrente non dovrebbe più essere in condizione di subire addebiti o accettare accrediti.

Inoltre, non si comprende perché l’importo emesso in fattura venga accreditato sempre sul conto corrente oggetto di pignoramento: il debitore sottoposto ad azione esecutiva potrebbe, infatti, emettere fatture con l’indicazione di accreditare l’importo corrispettivo su un nuovo conto corrente aperto allo scopo.

In ogni caso, il consiglio che possiamo dare è quello di rivolgersi ad un avvocato che possa dipanare, in tempi rapidi, questa situazione di stallo.


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