Roberto Petrella

Madre e figlio conviventi nella medesima unità abitativa, essendo parenti, non possono costituire nuclei familiari distinti: affinché madre e figlio possano entrambi costituire un nucleo familiare a se stante, è necessario che ciascuno di essi occupi una unità abitativa distinta. Beninteso ciò vale se, e solo se, il figlio ha compiuto i 26 anni.

Per unità abitativa si intende un appartamento ubicato in un edificio nel territorio comunale e caratterizzato da un numero civico ed un interno (l’interno può anche non essere presente se l’edificio è formato da un’unica unità abitativa).

L’unità abitativa unica (nella fattispecie la villetta) deve allora essere ripartita catastalmente in due interni, ovvero in due unità abitative.

Solo così madre e figlio potranno entrambi chiedere il trasferimento di residenza ad una delle due nuove unità abitative ricavate dalla divisione (caratterizzate dallo stesso civico e da interni diversi): si tenga conto che l’anagrafe e la polizia municipale, ricevute le richieste di trasferimento di residenza, possono (devono) effettuare controlli e verificare la reale esistenza dei due appartamenti ricavati all’interno della villetta.

Simulando la ripartizione della villetta in due interni che non corrispondono alla mappa catastale dell’edificio, si rischia, con la richiesta di trasferimento di residenza ad una unità abitativa non presente in catasto e non esistente, una denuncia penale per dichiarazione mendace, oltre alla decadenza del beneficio eventualmente ottenuto con l’ISEE (nella fattispecie revoca del reddito di cittadinanza e restituzione delle eventuali mensilità corrisposte dall’INPS al beneficiario non in regola con i requisiti richiesti).


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.