Ludmilla Karadzic

Come è noto, l’unica casa di proprietà in cui il debitore esattoriale risiede non è espropriabile da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), che può solo iscrivere ipoteca sul bene del debitore inadempiente: lo stesso, tuttavia non vale per i debiti di natura ordinaria (il mutuo con la banca per l’acquisto del terreno).

Premesso che non è dato conoscere l’importo dovuto alla banca per il mutuo (in sostanza, il rapporto fra entità del debito ordinario e dei debiti esattoriali) nonché i tempi di acquisizione degli uni e dell’altro, l’unico elemento da considerare sarebbe, allora, il mutuo contratto per l’acquisto del terreno con l’ex Popolare di Vicenza: si può senz’altro raggiungere un accordo stragiudiziale con la banca subentrata alla ex Popolare di Vicenza (molto probabilmente Banca Intesa) per il rimborso dilazionato del debito attraverso un piano di rientro che preveda importi delle rate sostenibili in base al reddito del debitore, anche considerando che:
– non è affatto detto che il creditore ordinario (l’attuale dante causa della banca che ha originariamente erogato il mutuo) proceda ad esigere il rimborso del debito immediatamente dopo l’acquisizione dell’immobile da parte dell’erede legittimo (cioè appena dopo il decesso dell’attuale proprietaria);
– qualora, paradossalmente, Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) provvedesse all’iscrizione ipotecaria, a maggior ragione la banca avrebbe meno interesse ad espropriare la casa (dal momento che, forzando la banca la vendita dell’immobile all’asta, AdER avrebbe la priorità nell’incassare i proventi dell’alienazione coattiva);
– la banca potrebbe sempre rivalersi, anche se parzialmente, espropriando il terreno acquistato grazie al mutuo.

Qualora anche questa opzione non fosse ritenuta praticabile, allora l’unica soluzione potrebbe essere quella di vendere la casa (locando un appartamento in cui il debitore e la sua famiglia possano abitare) con tempestività, curando il trasferimento del ricavato dall’alienazione, da effettuarsi periodicamente nel tempo, al figlio debitore il quale provvederebbe a sua volta, ad esempio, a depositare gli importi ricevuti su un conto corrente intestato alla figlia o alla compagna, oppure ad entrambi, eliminando, per quanto possibile (prelievi e versamenti in contanti), qualsiasi legame fra le somme percepite dalla madre e quelle accreditate sui conti correnti intestati ai fiduciari.

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