Dopo diciotto mesi di fruizione, il Reddito di Cittadinanza può essere rinnovato, ancora per altri 18 mesi, previa sospensione dell’erogazione del medesimo, per un periodo di un mese, prima di ciascun rinnovo.
SI parla di sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza, beneficio che, in alcuni casi, potrebbe anche non essere riconosciuto per il successivo periodo di un anno e mezzo: tuttavia, la normativa vigente non prevede il blocco della carta RDC e l’azzeramento del saldo disponibile al momento della sospensione del beneficio.
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