Siamo d’accordo sull’impignorabilità della singola licenza commerciale per la vendita di prodotti su cui insiste il monopolio di Stato: la licenza commerciale per la rivendita di prodotti forniti dai Monopoli di Stato, infatti, non è pignorabile, anche se trasferibile, dietro corrispettivo, insieme all’intera attività commerciale. Sigarette, sale, gratta e vince ed in genere tutti i prodotti forniti dai Monopoli di Stato non sono efficacemente pignorabili ed espropriabili attraverso vendita all’asta, in quanto risulterebbero rivendibili solo da operatori autorizzati: perciò l’eventuale valore di realizzo di una vendita all’asta sarebbe più che vile, vista la limitata platea di soggetti che potrebbero parteciparvi. L’aggio percepito dal tabaccaio (che varia in base ai diversi prodotti del Monopolio: in genere è pari al 10% sui tabacchi e all’8% sui giochi e gratta e vinci), in realtà, si sostanzia nello sconto praticato al tabaccaio sul prezzo di acquisto dei prodotti – soggetti a Monopolio di Stato – che l’esercente intende commercializzare e, pertanto, risulterebbe improponibile una azione di pignoramento presso terzi. PSiamo d’accordo sull’impignorabilità della singola licenza commerciale per la vendita di prodotti su cui insiste il monopolio di Stato: la licenza commerciale per la rivendita di prodotti forniti dai Monopoli di Stato, infatti, non è pignorabile, anche se trasferibile, dietro corrispettivo, insieme all’intera attività commerciale. Sigarette, sale, gratta e vince ed in genere tutti i prodotti forniti dai Monopoli di Stato non sono efficacemente pignorabili ed espropriabili attraverso vendita all’asta, in quanto risulterebbero rivendibili solo da operatori autorizzati: perciò l’eventuale valore di realizzo di una vendita all’asta sarebbe più che vile, vista la limitata platea di soggetti che potrebbero parteciparvi. L’aggio percepito dal tabaccaio (che varia in base ai diversi prodotti del Monopolio: in genere è pari al 10% sui tabacchi e all’8% sui giochi e gratta e vinci), in realtà, si sostanzia nello sconto praticato al tabaccaio sul prezzo di acquisto dei prodotti – soggetti a Monopolio di Stato – che l’esercente intende commercializzare e, pertanto, risulterebbe improponibile una azione di pignoramento presso terzi.
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