Giuseppe Pennuto

In caso di sinistro stradale, la polizza Rc Auto copre tutti i danni ai terzi oltre al veicolo a cui un guidatore ha provocato danni e a tutte le persone presenti a bordo dello stesso veicolo, la polizza Rc Auto copre i cosiddetti terzi trasportati.

Si tratta di persone a bordo del veicolo responsabile dell’incidente.

Si sente un gran parlare in tema di assicurazioni, di terzi trasportati. Ma chi sono e come vengono tutelati dalla polizza Rc Auto è argomento da approfondire.

In caso di incidente stradale tutti i terzi sono coperti.

Chiunque sia coinvolto nel sinistro. Al netto naturalmente del guidatore del veicolo responsabile (per lui è necessaria la polizza infortuni del conducente, per la sua auto la Kasko).

La polizza dell’auto che ha scatenato l’incidente, copre anche i cosiddetti terzi trasportati. Il passeggero o le persone sui sedili posteriori, sono i terzi trasportati. E vengono tutelati dalla polizza Rc Auto.

In pratica, tutti i soggetti diversi dal conducente del veicolo che ha le responsabilità nel sinistro, sono coperti dalla polizza assicurativa che copre i danni da loro riportati.

A dire il vero, in materia assicurativa e in tema di risarcimento dei danni, anche il guidatore del veicolo che non ha colpa e chi è a bordo dello stesso veicolo, vengono definiti terzi. Ma i trasportati sono solo quelli a bordo del veicolo colpevole del sinistro stradale.

Pur nella sfortuna dell’evento, i terzi sono sempre tutelati dall’assicurazione, a prescindere dalle responsabilità del sinistro. Inoltre, non c’è alcuna preclusione al risarcimento del danno, se il terzo è parente del conducente responsabile del sinistro.

Parliamo di danni fisici naturalmente, perché se una auto responsabile del sinistro, appartiene al terzo trasportato (esempio, guida la moglie ma l’auto è del marito), l’auto non coperta da garanzie particolari, non verrà riparata a spese dell’assicurazione.

La richiesta di risarcimento dei danni deve essere prodotta alla compagnia di assicurazione del veicolo a bordo dei quali erano seduti i terzi trasportati, a prescindere che sia quel veicolo o quello di controparte, il responsabile del sinistro.

La richiesta va prodotta con diffida ad adempiere alla compagnia con cui il veicolo era assicurato alla Rc Auto. Una richiesta naturalmente da produrre per iscritto. La compagnia, non potendo addebitare nulla ai terzi, dovrà provvedere a risarcire i danni ai richiedenti. Questo, anche se non è stata ancora completata la procedura di verifica della responsabilità nel sinistro.

L’operazione risarcitoria da parte della compagnia si completa di norma in 90 giorni.

L’unica azione che può intraprendere la compagnia è la verifica. Sempre nei 3 mesi di tempo, nulla vieta alla compagnia di provvedere alla verifica dei danni subiti dai terzi che hanno richiesto il risarcimento. Una verifica tramite perizie da parte di tecnici addetti nominati o incaricati proprio dalla compagnia assicuratrice.


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