Ludmilla Karadzic

La procedura di espropriazione immobiliare attivata dal creditore insoddisfatto ha un iter giudiziale ben definito che parte dal pignoramento del bene del debitore inadempiente e passa per la vendita all’asta dell’immobile ( fino al trasferimento della proprietà dell’immobile espropriato all’aggiudicatario), o per il decreto di assegnazione emesso dal giudice con cui il bene del debitore viene assegnato al creditore (per un valore che non può essere inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriori al credito dell’offerente).

Quindi, non c’è un problema di precedenza, ma solo un rispetto del termine entro il quale il debitore può chiedere la conversione del pignoramento con il pagamento al creditore procedente di capitale a debito, interessi moratori e legali e spese di esecuzione.

La richiesta di conversione del pignoramento con il deposito dell’importo necessario, deve avvenire prima che il giudice pronunci l’ordinanza he dispone la vendita o l’assegnazione del bene pignorato. In questo caso, il creditore non tocca palla e deve accettare la conversione (in pratica, non può pretendere l’assegnazione del bene pignorato).


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