Michelozzo Marra

Per fornire un quadro esemplificativo relativamente al differimento degli effetti sulla sfera patrimoniale conseguenti al subentro ed al recesso di un socio dalla compagine sociale, si ipotizzi, ad esempio, una società in accomandita semplice formata da tre soci accomandatari (A, B, C).

Le quote di partecipazione agli utili ed alle perdite sono ugualmente ripartite tra i tre soci con una percentuale del 33,33% ciascuno. La società ha un patrimonio di 50 ed ha, nell’anno X, debiti verso terzi pari a 50.

Nello stesso anno il socio A esce dalla società ed un nuovo socio (D) entra a farne parte. Nell’anno X+1 la società ha obbligazioni verso terzi pari a 110 mentre il patrimonio della stessa è sempre pari a 50.

Nell’anno X+2 i crediti vantati da terzi risultano in scadenza ma la società con il proprio patrimonio (pari a 50) non ha possibilità di adempiervi totalmente. Espletate le pratiche di escussione del patrimonio sociale da parte dei creditori, il totale delle obbligazioni rimanenti sono pari a 60 (110 di debito meno 50 di patrimonio sociale).

I creditori hanno la facoltà di richiedere a ciascun socio B, C e D il pagamento del totale dei debiti residui pari a 60, mentre non possono richiedere nulla al socio A essendo quest’ultimo responsabile per le obbligazioni assunte prima del suo recesso (50), obbligazioni assolte attraverso l’escussione del patrimonio sociale (50). In base al principio della solidarietà, i soci B C e D risponderanno con i proprio patrimoni per un ammontare pari a 60 ciascuno; quindi, ogni socio risultera’ debitore di 60 finché tali debiti non saranno saldati.

Il socio B decide di saldare il totale dei debiti pari a 60. Al momento del pagamento, in capo allo stesso socio B sorge il diritto di azioni di regresso nei confronti dei soci C e D per il pagamento delle rispettive quote ovvero il 33,33% di 60 per ciascun socio.

Nel caso più semplice in cui il nuovo socio accomandatario subentri al 100% al socio uscente, al pagamento della TARI per gli anni precedenti alla data di subentro è tenuto il vecchio socio accomandatario, fermo restando che il creditore potrà avvalersi del vincolo di responsabilità solidale stabilito dalla legge chiedendo il pagamento al socio subentrante. Quest’ultimo, in regresso, potrà pretendere dal vecchio socio accomandatario quanto versato al creditore.

Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 1292 l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.


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