Roberto Petrella

L’ISE è la somma dell’indicatore della situazione reddituale, e del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale: se indichiamo con ISR l’indicatore della Situazione Reddituale, con ISP l’indicatore della Situazione Patrimoniale, e con fattore di scala il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, avremo ISE = ISR + 20% ISP e ISEE = ISE / fattore di scala (fattore di scala che è pari all’unità in un nucleo familiare formato da un unico componente, per il quale risulta, ovviamente, ISEE = ISE).

Questo per dire che il valore dell’ISEE è influenzato dal 20% dell’ISP: il valore dell’ISP è dato dal valore IMU del patrimonio immobiliare. Se nella casa di proprietà è residente il nucleo familiare a cui deve riferirsi l’ISEE, il valore dell’ISP fruisce di un rilevante abbattimento grazie all’applicazione di una franchigia.

E’ chiaro allora che se si dispone di una casa di proprietà in cui non si risiede, il valore ISEE aumenta considerevolmente. Per questo motivo il militare che, per servizio, risiede in una convivenza anagrafica (ovvero in un immobile frazionato in tante unità abitative assegnate temporaneamente dal Ministero della Difesa al militare trasferito per ragioni di servizio), nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il militare deve indicare, nella sezione seconda del modulo FC.1, di abitare in una convivenza anagrafica, barrando la relativa casella. Insomma, è importante stabilire la propria residenza nell’alloggio di servizio.

In questo modo, al valore IMU della eventuale prima casa di proprietà (che comunque risulterà dall’anagrafe patrimoniale dell’Agenzia delle Entrate) verrà comunque applicata la franchigia, riducendo sensibilmente il valore ISEE del militare che forma nucleo familiare a sé stante.

Indicando, invece, nella DSU, di risiedere in una unità abitativa concessa in comodato, la prima casa di proprietà risulterà disponibile e non adibita a residenza del nucleo familiare e l’ISE sarà pari al valore IMU dell’immobile senza applicazione di franchigia.

Ovvero la casa di proprietà, non locata, del militare che risiede in un alloggio di servizio (cioè in una convivenza anagrafica) e non nella sua casa di proprietà, viene equiparata, ai fini del calcolo ISEE, ad abitazione principale (casa in cui, cioè, risiedono il militare e/o i suoi familiari). Si tratta, in sintesi, di una ulteriore equipollente applicazione dell’articolo 2 del Decreto legge 102/2013.

Per quanto attiene, invece, la presunta impossibilità di indicare nella DSU/ISEE l’importo dell’assegno alimentare destinato al coniuge separato o divorziato, basterà ricordare che tale spesa dovrebbe già essere stata dedotta dal reddito annuo lordo percepito, in sede di dichiarazione dei redditi 730. In altre parole, nei dati che l’Agenzia delle Entrate (AdE) conosce e che vengono riportati nella DSU/ISEE precompilata il reddito percepito dal dichiarante nel secondo anno precedente la data di presentazione della DSU, così come risulta dal 730 trasmesso all’ AdE l’anno successivo, è già al netto dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice per il coniuge separato o divorziato.


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