Genny Manfredi

L’articolo 3 (beneficio economico), comma 1, lettera b) del decreto legge 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) stabilisce che ll beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone anche di una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3 mila e 360 annui (max 280 euro/mese).

Quindi è richiesta la residenza del nucleo familiare nell’abitazione presa in locazione, per poter percepire la componente aggiuntiva del reddito di cittadinanza. E’ esclusa la possibilità di poter fruire dell’ulteriore importo derivante da un contratto di locazione per una unità abitativa in cui il beneficiario RDC non sia residente.


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