Andrea Ricciardi

Una multa che va dai 200 a quasi 600 euro e, in alcuni casi, addirittura il carcere sino a 2 anni: ecco la cifra della sanzione (ed eventualmente della pena) che rischia chi pensava di risparmiare qualche euro sulla bolletta della luce facendo il “furbetto” non pagando il Canone Tv.

Dal 2016, difatti, il pagamento della “tassa” per guardare la televisione di Stato è stata inserita nella bolletta dell’energia elettrica anche al fine di impedire che in tanti continuassero a non pagare il canone.

E così fu stabilito che i fornitori del Servizio elettrico nazionale dovessero inserire, nella fattura che inviavano ai propri clienti, anche il conteggio della quota spettante alla tv pubblica.

Il canone di abbonamento alla televisione – come ricordato dall’Agenzia delle entrate – è dovuto da chiunque sia in possesso di una tv e deve essere pagato per nucleo familiare (a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione) ed una sola volta all’anno.

Secondo quanto previsto dall’art. 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015 che ha introdotto il canone in bolletta:

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica
  • i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Questi utenti, quindi, non potranno più pagare tramite bollettino postale.
  • Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

L’importo del canone è pari a 90 euro e viene addebitato in bolletta per 10 mensilità da nove euro ciascuna.

Come scritto sopra, con la presunzione del possesso di un apparecchio tv nella propria abitazione praticamente tutti sarebbero tenuti al pagamento; ci sono, però, delle eccezioni.

Tramite dichiarazione sostitutiva, possono richiedere l’esenzione queste categorie:

  • contribuenti con utenze domestiche a uso residenziale che dichiarano di non possedere un apparecchio atto/adattabile alla ricezione di radioaudizioni televisive;
  • eventuali eredi di un contribuente deceduto a cui sono ancora intestate le bollette e nell’abitazione del quale non è più presente un apparecchio preposto alla ricezione di tali segnali;
  • contribuenti over 75 con reddito annuo (proprio e del coniuge) non superiore a 8mila euro che non convivano con altri titolari di reddito proprio (a eccezione di collaboratori domestici come colf o badanti);
  • agenti diplomatici, funzionari e impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente in Italia e di cittadinanza non italiana delle forze Nato.
  • Inoltre, per coloro i quali non possiedano una tv ma abbiano a disposizione un Pc, tablet, cellulare o uno smartphone ma non utilizzino un sintonizzatore Tv, può inviare la disdetta del Canone senza alcun problema inviando la modulistica reperibile al sito.

Come scritto sopra, in caso di mancato pagamento le sanzioni sono davvero salate e possono arrivare a valere sino a 6 volte il totale dell’imposta dovuta (540 euro) oltre al pagamento degli arretrati e degli eventuali interessi.

Inoltre, nei casi più gravi si rischia la denuncia; ad esempio chi è stato esentato dal pagamento facendone richiesta ma non avendone diritto, può incorrere nel reato di falso ideologico dato che ha dichiarato su un documento dal valore legale delle informazioni non vere.

In questi casi la pena può arrivare a 2 anni di carcere.


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