Giovanni Napoletano

Grazie ad alcune modifiche al codice del consumo, passa da 6 mesi a 1 anno il termine entro cui il difetto del prodotto si presume dipendere dal produttore: in forza di tale modifica diventa più facile dimostrare che un prodotto non funziona.

In particolare è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 25 novembre, il Decreto legislativo 4 novembre 2021 n. 170 di attuazione della direttiva (UE) 2019/771. Le modifiche al Codice del consumo si applicheranno ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2022.

La disposizione prevede che, «salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno esistesse già, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità».

Viene così esteso il precedente termine di termine che era invece di sei mesi.

Per comprendere l’impatto della modifica bisogna ricorrere a un esempio, peraltro piuttosto ricorrente nella pratica.

Si immagini una persona che compri una bicicletta.

Dopo otto mesi l’acquirente ritorna dal negoziante facendo rilevare che il cambio non funziona correttamente perché, ogni volta che viene azionata la “levetta”, la catena esce fuori dalla sua sede.

A detta del consumatore il problema era già sussistente al momento dell’acquisto e sarebbe via via peggiorato: si tratterebbe pertanto di un prodotto difettoso all’origine.

Diversa e opposta la posizione del negoziante, a detta del quale il vizio si è verificato per un uso non corretto dell’oggetto da parte del compratore che lo avrebbe, in buona sostanza, rotto. Il commerciante si rifiuta pertanto di sostituire la bici con un’altra o di ripararla. Chi tra i due la spunterà in un’ipotesi del genere?

O, detto in altri termini, come fa l’acquirente a dimostrare che il difetto di funzionamento preesisteva all’acquisto?

Se la questione dovesse – così com’è presumibile – sfociare in un giudizio in tribunale, il problema più grosso sarebbe per l’acquirente il quale – attore processuale – è tenuto a fornire la prova del proprio diritto: dovrebbe cioè dimostrare i fatti che assume essere a fondamento della propria pretesa. Ma una prova del genere sarebbe oltremodo difficile. Ecco perché, in suo soccorso, interviene il codice del consumo stabilendo che tutti i vizi manifestatisi entro un anno dall’acquisto si presumono preesistenti all’acquisto: non dipendono cioè da un cattivo uso del prodotto fatto dal consumatore.

In pratica, nei primi 12 mesi, c’è una presunzione di colpa del produttore: è questi allora che deve difendersi dall’azione e dimostrare che il difetto è dipeso da un cattivo uso del bene. Deve cioè fornire la prova che il guasto è stato causato da colpa dell’acquirente.

Superato l’anno, l’onere della prova torna a seguire le regole generali.

Pertanto sarà l’attore – ossia il consumatore – a dover dimostrare che il vizio del prodotto dipende dal prodotto stesso e non dall’uso che ne è stato fatto.


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