Chiara Nicolai

Secondo l’articolo 179 del codice civile, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento nonché i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.

Ora, evidentemente, la prima abitazione era stata acquisita dal debitore dopo il matrimonio, mentre la quota ereditata è stata assegnata per testamento alla comunione fra i coniugi (ovvero alla coppia di coniugi).

I beni immobiliari del debitore sono stati ipotecati, e non pignorati ed espropriati: questo vuol dire che se la casa di abitazione o la casa ereditata dovesse essere posta in vendita, il creditore potrebbe ottenere l’importo coperto dall’ipoteca direttamente dall’acquirente, almeno per la parte utile a coprire il debito residuo insoddisfatto dal prelievo in busta paga al momento della compravendita.


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