Patrizio Oliva

I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite dall’articolo 540 del codice civile, presuppongono per la loro concreta realizzazione l’appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o in comunione a costui e all’altro coniuge. Inoltre il coniuge superstite può subentrare nella titolarità del contratto di locazione intestato al coniuge deceduto.

Tuttavia sarà molto difficile (se non impossibile) che il coniuge superstite potrà utilizzare a vita l’appartamento dopo la conclusione della procedura di espropriazione immobiliare che la banca avvierà in caso di rinuncia all’eredità del mutuo residuo da parte di entrambi i chiamati (coniuge superstite e figlio della defunta mutuataria).

Insomma, il coniuge superstite in caso di rinuncia all’eredità sua e del figlio del coniuge deceduto, potrà utilizzare i beni mobili ubicati nella casa familiare, ma non l’immobile, che sarà espropriato e venduto all’asta.

La banca creditrice può segnalare il debitore inadempiente (nella fattispecie il chiamato all’eredità, non ancora rinunciante, della mutuataria defunta) – in un Sistema di Informazione Creditizia (SIC) privato, come la CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria, con permanenza dodici mesi a decorrere dalla data di regolarizzazione del ritardo – in caso di pagamento in ritardo di (almeno) due rate del mutuo.

Nulla accade se il ritardo è limitato ad una sola rata. In ogni caso, per evitare complicazioni sempre possibili, le conviene decidere al più presto se rinunciare all’eredità, invitando anche il coniuge superstite ad approfondire la propria posizione (la rinuncia può essere revocata se la propria quota non è già stata accettata da altro chiamato).


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