Roberto Petrella

L’ISEE per l’Università può essere calcolato solo per gli studenti con genitori residenti in Italia: nell’ipotesi che lo studente abbia percepito nel secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU ISEE per l’Università un reddito inferiore ai 6 mila e 500 euro, lo studente non è autonomo (il suo nucleo di riferimento per il calcolo ISEE includerà anche il nucleo familiare di origine, in genere, ma non sempre, quello dei genitori) .

L’ISEE dovrebbe, allora, tener conto del reddito e del patrimonio dei genitori residenti all’estero, ma, come abbiamo accennato questo non è possibile, per cui viene richiesto l’ISEE parificato, almeno presso le università che accettano questa tipologia di attestazione: l’ISEE viene calcolato anche in base ai redditi e ai patrimoni rispettivamente percepiti e detenuti dal nucleo familiare risultato dell’unione dei nuclei familiari di studente e genitori.

Per tranquillizzare chi ci scrive, possiamo tuttavia affermare che ISEE ordinario per l’accesso al reddito di cittadinanza ed ISEE per l’Università (anche parificato) finalizzato ad ottenere agevolazioni fiscali per la frequenza ai corsi universitari sono assolutamente indipendenti.

Il Reddito di cittadinanza percepito da soggetto con età superiore a 26 anni non convivente con i propri genitori non verrà assolutamente influenzato dall’eventuale ISEE per l’Università (standard o parificato che sia) prodotto per accedere alle agevolazioni previste per la frequenza ai corsi di studio universitari.

Per avere un’idea della tipologia dei documenti necessari per poter ottenere l’ISEE parificato, proponiamo la lista e le istruzioni vigenti presso l’Università degli studi di Trento (cliccare sul link per avviare il download).

Purtroppo se i genitori dello studente risiedono all’estero non è applicabile la procedura per determinare l’assenza di rapporti economici ed affettivi fra figlio studente e genitori residenti in Italia, attivabile presso gli uffici preposti ai servizi sociali del Comune italiano di residenza dello studente, che renderebbe possibile, ad esito positivo, riferire l’iSEE Università al solo nucleo familiare dello studente non convivente con i genitori anche in caso di reddito percepito da tale nucleo – nel secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU ISEE per l’Università – inferiore ai 6 mila e 500 euro.


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