Genny Manfredi

Ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto legge 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, il nucleo stesso che trasferisce la propria residenza (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione, se percettori di RDC) sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare una nuova domanda di Rdc/Pdc, affinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione. Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso, la durata residua del beneficio si applica (sottraendo ai 18 mesi il numero di mensilità già erogate) al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.

Qualora il trasferimento di residenza non comportasse alcuna variazione dei nuclei familiari percettori di RDC formatisi a seguito del cambio, non bisognerà effettuare alcuna comunicazione all’INPS.


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