Paolo Rastelli

Con il Decreto Legge 119/2018, sono stati automaticamente annullati, alla data del 31 dicembre 2018, i debiti residui fino a mille euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010, calcolati al 24 ottobre 2018.

Successivamente, il decreto Legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha disposto significativi interventi in materia di riscossione: in particolare, per i debitori che nel periodo d’imposta 2019, hanno dichiarato un reddito imponibile fino a 30 mila euro, sono stati annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto citato) hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Se una cartella esattoriale, accedendo all’area riservata al debitore di Agenzia delle Entrate Riscossione dopo il 31 ottobre 2021, risulta classificata come “inesigibile” vuol dire che non era annullabile in base al decreto legge 119/2018 e/o al successivo Decreto Sostegni, ma che è ugualmente non riscuotibile (ovvero sulla base di essa non possono essere avviate azioni esecutive nei confronti del debitore inadempiente) per vizi propri, come ad esempio vizi di notifica.


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