Annapaola Ferri

Sono in genere quattro i documenti che devono essere notificati in sequenza al debitore prima che possa essere bloccato il saldo del libretto di deposito postale: innanzitutto, c’è un avviso bonario che invita il debitore a pagare il debito entro un certo periodo di tempo, oppure una comunicazione di Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) che avvisa il debitore che non potrà più pagare a rate e che, invece, il debito residuo dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione entro tot giorni, scaduti i quali il creditore insoddisfatto si rivolgerà al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo, che pure deve essere notificato al debitore. Scaduti 40 giorni dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, il creditore che intende ottenere il rimborso coattivo del credito vantato, dovrà notificare al debitore inadempiente un atto di precetto, intimando al debitore di pagare entro un tempo minimo di 10 giorni.

Scaduto il termine intimato e restando il debitore ancora inadempiente, il creditore deve notificare a Poste Italiane e al debitore un atto di pignoramento. Solo allora i soldi depositati sul libretto postale potrebbero essere cautelativamente bloccati in attesa del decreto di assegnazione giudiziale.

Ora, per rispondere alla sua domanda, bisognerebbe capire se la comunicazione che le è stata notificata dal creditore è un avviso bonario/DBT oppure un atto di precetto (conseguente alla notifica di un decreto ingiuntivo): in altre parole, bisognerebbe comprendere se l’iter di riscossione coattiva del dovuto sia ancora agli inizi, o alla sua conclusione.


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