Giorgio Valli

Comprendiamo il disappunto nel constatare che la pensione (erogata dalle Casse Generali di Sicurezza Sociale – CGSS) francese di sua madre debba subire una doppia imposizione: peraltro, l’Agenzia delle Entrate nazionale è molto chiara sulla questione, ed allo scopo è sufficiente consultare questa pagina, laddove si precisa che le pensioni che la vigente convenzione Italia-Francia considera pensioni pagate in base alla legislazione di sicurezza sociale sono imponibili in entrambi gli Stati.

La convenzione da lei citata, ovvero la Convenzione Italia Francia per evitare le doppie imposizioni, all’articolo 18 precisa che le pensioni pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato, mentre le pensioni pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.

E, dunque, conferma che la pensione francese pagata ad un cittadino di nazionalità italiana residente in Francia non è soggetta a tassazione in Italia, mentre se il beneficiario cittadino di nazionalità italiana risiede in Italia e percepisce una pensione francese, quest’ultima verrà tassata in Francia ed in Italia.

Emerge, a nostro parere, nell’articolo 18 della Convenzione Italia Francia finalizzata ad evitare la doppia imposizione fiscale in materia di imposte sul reddito, una evidente contraddizione rispetto al principio fondamentale dell’UE – sancito dall’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e ulteriormente precisato dal diritto derivato e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea – riguardante la libera circolazione dei lavoratori. Il medesimo principio non vale per i pensionati sociali?


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