Roberto Petrella

L’articolo 5 (Indicatore della situazione patrimoniale) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE) al comma 2 stabilisce che il patrimonio immobiliare é pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Il valore é così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

Dunque, il valore del patrimonio immobiliare ai fini ISEE è svincolato dal fatto che esso sia, o meno, abitato. Inoltre, nel caso in cui l’immobile non sia residenza del nucleo familiare che chiede il calcolo dell’ISEE non c’è alcuna franchigia applicata e dunque, l’immobile genera reddito.

Ricordiamo infatti che ISEE = (ISR + 20% ISP)/valore della scala di equivalenza.

Dove, il valore della scala di equivalenza dipende dal numero di componenti il nucleo familiare, l’ISR è l’Indicatore della Situazione Reddituale del nucleo familiare, l’ISP è l’Indicatore della Situazione Patrimoniale del nucleo familiare.

Infine, se il nucleo familiare, di cui l’erede fa parte, percepisce reddito di cittadinanza deve comunicare all’INPS, entro 15 giorni dall’acquisizione della proprietà dell’immobile ereditato e non adibito a residenza del nucleo familiare, con modello RDC/PDC COM ESTESO, la variazione del patrimonio immobiliare qualora il nuovo cespite comporti la revoca del reddito di cittadinanza (qualora, cioè, il patrimonio immobiliare del nucleo familiare beneficiario risultasse superiore a 30 mila euro).


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